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Sez. 2, Sentenza n. 11198 del 27/10/1995 (Rv. 494424 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITÙ IN LUOGO DIVERSO | Offerta di tale luogo da parte del proprietario del fondo servente - Effettuazione anteriore alla domanda giudiziale - Azione promossa dal proprietario del fondo dominante per pretese violazioni dell'art. 1068 cod. civ. - Offerta del luogo diverso effettuata in tale sede - Ammissibilità - Spostamento del luogo - Attuazione "manu propria" da parte del proprietario del fondo servente - Divieto.
Stato
decisa il 1995-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494424-01

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITÙ IN LUOGO DIVERSO

A norma dell'art. 1068 cod. civ. il proprietario del fondo servente non può rivolgersi al giudice per ottenere il trasferimento della servitù in un luogo diverso del fondo, prima di aver fatto l'offerta di un altro luogo di esercizio. Tuttavia, nel caso in cui sia il proprietario del fondo dominante a convenire in giudizio il proprietario del fondo servente per pretese violazioni delle disposizioni contenute nell'articolo citato, l'offerta di un luogo diverso di esercizio della servitù per essere fatta in tale sede, restando al giudice il compito di stabilire se ricorrano o meno le condizioni di legge per lo spostamento del luogo di esercizio della servitù, e fermo restando in ogni caso che è illegittimo lo spostamento del luogo suddetto che il proprietario del fondo servente abbia attuato "manu propria", potendo esso avvenire solo in via convenzionale o giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1068

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)