Sez. 2, Sentenza n. 20204 del 13/10/2004 (Rv. 577684 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITÙ IN LUOGO DIVERSO | Aggravamento dell'originario esercizio della servitù ed offerta al proprietario del fondo dominante di un luogo egualmente comodo - Mancata accettazione del trasferimento o domanda di ripristino del luogo originario da parte del proprietario del fondo dominante - Conseguenze.
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITÙ IN LUOGO DIVERSO
L'art. 1068 cod. civ. subordina il trasferimento di una servitù prediale in un luogo diverso o su un fondo diverso da quello originario alla duplice condizione che l'originario esercizio sia divenuto più gravoso per il fondo servente ovvero impedisca al proprietario di questo di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, e che venga offerto al proprietario del fondo dominante un luogo egualmente comodo. In tal caso, il proprietario del fondo dominante non può rifiutare il trasferimento della servitù, rimanendo altrimenti esposto all'accertamento giudiziale del trasferimento in ragione dell'esercizio da parte del proprietario del fondo servente del relativo diritto potestativo spettantegli, ovvero, in caso di mancato esercizio di tale diritto, al rigetto della propria domanda, con l'ulteriore corollario di vedersi impossibilitato ad utilizzare sia il vecchio tracciato che il nuovo percorso offerto in sostituzione e non accettato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1068
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)