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Sez. 6, Sentenza n. 3461 del 09/10/1995 Cc. (dep. 27/11/1995) Rv. 203326 - 01

Udienza preliminare - Udienza - Atti introduttivi - Avvisi | Della fissazione dell'udienza - Notifica - Al denunciante che non sia parte offesa del reato contestato - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203326-01

Udienza preliminare - Udienza - Atti introduttivi - Avvisi

Nel delitto di abuso di ufficio, titolare dell'interesse specifico direttamente protetto dalla norma, e quindi parte offesa, è la pubblica amministrazione. Conseguentemente nessun avviso della fissazione dell'udienza preliminare deve essere notificato al denunciante, eventualmente danneggiato di riflesso, qualora l'azione dei soggetti attivi del reato sia stata contestata come finalizzata a procurare vantaggi a sè o ad altri e non a danneggiare il denunciante.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 419 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)