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Sez. 3, Sentenza n. 3618 del 04/11/1997 Cc. (dep. 18/12/1997) Rv. 209712 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA | Persona danneggiata - Nozione - Diritto alla notifica - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209712-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA

Il ruolo di sollecitazione probatoria e di impulso procedimentale assegnato dall'art. 408 cod. proc. pen. alle persone offese dal reato, deve estendersi, considerata l'evidente "ratio" della norma, anche alle persone danneggiate dal reato, individuate come tutti quei soggetti che possono esercitare l'azione civile nel processo penale. (Fattispecie in tema di mancata comunicazione della richiesta di archiviazione del p.m. alle persone danneggiate dal reato di costruzione abusiva, ex art. 20 legge 28.2.1895, n.47, che avevano chiesto di esserne informate).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)