Sez. 3, Sentenza n. 2752 del 21/04/1983 (Rv. 427665 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - COSTITUZIONE DELL'APPELLANTE - MOMENTO RILEVANTE - DISCIPLINA EX ARTT. 347 E 348 COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ - MANCATA COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - POTERI DEL COLLEGIO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - COSTITUZIONE DELL'APPELLANTE - MOMENTO RILEVANTE - DISCIPLINA EX ARTT. 347 E 348 COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ - MANCATA COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - POTERI DEL COLLEGIO.*
Nel giudizio di appello disciplinato dal nuovo rito del lavoro la Costituzione dell'appellante si perfeziona con il deposito del ricorso nella cancelleria, che determina la instaurazione del rapporto giuridico processuale e, ove avvenuta nel termine di legge, impedisce ogni decadenza dalla impugnazione con la conseguenza che non possono essere applicate le norme del rito ordinario relative alla Costituzione in appello (art. 347 cod. proc. civ.) ed alla improcedibilità del gravame (art. 348 cod. proc. civ.) ed in particolare non può trovare applicazione la disposizione dell'art. 348, primo comma cod. proc. civ., relativa alla mancata comparizione alla prima udienza davanti all'istruttore dello appellante già costituito, sicché se il predetto non comparisce all'udienza di discussione, il collegio deve decidere nel merito la impugnazione e non può rinviare la causa ad una prossima udienza né pronunciare immediatamente l'improcedibilità del gravame. (Conf 4406/82; (Conf 1884/82, mass n 419727).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)