Sez. 3, Sentenza n. 3119 del 27/06/1989 (Rv. 463237 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - MANCANZA - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - CONDIZIONI - FATTISPECIE (RINVIO ALLA NARRATIVA DELLA SENTENZA IMPUGNATA SENZA TRASCRIVERLA NEL RICORSO).*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - MANCANZA - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - CONDIZIONI - FATTISPECIE (RINVIO ALLA NARRATIVA DELLA SENTENZA IMPUGNATA SENZA TRASCRIVERLA NEL RICORSO).*
Il requisito di cui all'art. 366, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., applicabile anche al ricorso incidentale ai sensi dell'art. 371, secondo comma, per il quale il ricorso per Cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, può ritenersi sussistente solo quando nel contesto dell'atto si rinvengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni che vi hanno assunto le parti. (nella specie la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso incidentale nel quale la sommaria esposizione dei fatti di causa era sostituita con il generico richiamo alla "integrale e letterale versione datane nella sentenza impugnata"). (Conf 3905/87, mass n 452758; (Conf 2751/85, mass n 440528).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 366 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)