Sez. L, Sentenza n. 6658 del 06/12/1988 (Rv. 460941 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - RICONOSCIMENTO ALLA PENSIONE SUPPLEMENTARE A SEGUITO DELLE DICHIARAZIONI DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 1 DEL D.P.R. N. 488 DEL 1968 E DELL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - DIRITTO ALLA RILIQUIDAZIONE DEI RATEI DI PENSIONE NON PRESCRITTI E AGLI INTERESSI CORRISPETTIVI - SUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - RICONOSCIMENTO ALLA PENSIONE SUPPLEMENTARE A SEGUITO DELLE DICHIARAZIONI DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 1 DEL D.P.R. N. 488 DEL 1968 E DELL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - DIRITTO ALLA RILIQUIDAZIONE DEI RATEI DI PENSIONE NON PRESCRITTI E AGLI INTERESSI CORRISPETTIVI - SUSSISTENZA.*
Gli interessi su somme erogate dall'INPS a seguito di riliquidazione di pensione conseguente all'effetto retroattivo di declaratoria di incostituzionalità vanno qualificati corrispettivi, e non già moratori, giacché si fondano sulla normale fecondità del denaro e prescindono invece dalla colpa del debitore nel mancato o ritardato pagamento. Pertanto, a seguito della sentenza n. 101 del 1981 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la illegittimità dell'art. 1 d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 e dell'art. 9 legge 30 aprile 1969 n. 153 quanto ai limiti di spettanza della pensione supplementare, discende il diritto del pensionato alla riliquidazione dei ratei di pensione non prescritti e agli interessi corrispettivi su tali somme. (V 2448/85, mass n 440291; (V 4642/82, mass n 422604).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, DPR 27/04/1968 num. 488 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)