Sez. L, Sentenza n. 7700 del 17/10/1987 (Rv. 455575 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLA DELL'ASSUNZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLA DELL'ASSUNZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Con riguardo alle mansioni del lavoratore subordinato, permane - anche nel nuovo testo dell'art. 2103 cod. civ., come novellato dall'art. 13 dello statuto dei lavoratori - lo jus variandi dell'imprenditore sia pur subordinato, nel suo Esercizio, alla sussistenza di condizioni volte a realizzare l'equo contemperamento dell'interesse del datore di lavoro, creditore della prestazione lavorativa, alla scelta del modo più conveniente della sua utilizzazione, con l'interesse contrapposto del dipendente a non subire nel corso del rapporto deteriori variazioni della sua posizione. Pertanto il lavoratore può legittimamente essere assegnato a mansioni diverse, purché tra le une e le altre vi sia equivalenza per quanto concerne il contenuto di professionalità e purché il mutamento non comporti innovazioni del livello retributivo ricollegabile a tale contenuto. (V 491/87, mass n 450221).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)