Sez. L, Sentenza n. 491 del 20/01/1987 (Rv. 450221 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - MANSIONI INFERIORI - IN VIA TEMPORANEA - SITUAZIONE D'URGENZA DETERMINATA DA FORZA MAGGIORE - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - MANSIONI INFERIORI - IN VIA TEMPORANEA - SITUAZIONE D'URGENZA DETERMINATA DA FORZA MAGGIORE - AMMISSIBILITÀ.*
Dal carattere di assoluta inderogabilità del disposto dell'art. 2103 cod. civ. - secondo cui il lavoratore subordinato non può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle corrispondenti alla qualifica rivestita ovvero a quelle da ultimo effettivamente svolte - discende che la dequalificazione conseguente al mutamento di mansioni non è consentita neppure in via meramente temporanea, a meno che non sia ravvisabile una situazione d'urgenza determinata da forza maggiore. (V 698/86, mass n 444257; (V 7281/83, mass n 431877).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)