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Sez. 2, Sentenza n. 2053 del 23/05/1975 (Rv. 375772 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE - PROCURATORE ESERCITANTE IL PROPRIO UFFICIO IN UN GIUDIZIO SVOLGENTESI FUORI DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE AL QUALE E ASSEGNATO - OMESSA ELEZIONE DI DOMICILIO - NOTIFICAZIONI PRESSO LA CANCELLERIA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1975-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375772-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE - PROCURATORE ESERCITANTE IL PROPRIO UFFICIO IN UN GIUDIZIO SVOLGENTESI FUORI DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE AL QUALE E ASSEGNATO - OMESSA ELEZIONE DI DOMICILIO - NOTIFICAZIONI PRESSO LA CANCELLERIA - NECESSITA.*

Ha conservato vigore, anche col sopravvenire del nuovo codice di procedura civile, la norma dell'art 82 del RD 22 gennaio 1934 n 37, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, per cui deve intendersi eletto in cancelleria il domicilio del procuratore che eserciti il proprio ufficio in un giudizio svolgentesi fuori della circoscrizione del tribunale al quale e assegnato, in Mancanza della elezione, all'atto della Costituzione, nel luogo dove ha Sede l'autorita giudiziaria presso la quale il giudizio e instaurato. In particolare, essa non puo ritenersi implicitamente abrogata dall'art 170 del vigente codice di rito civile, che si limita ad indicare la persona a cui la notificazione deve essere fatta, non anche il luogo dove debba essere eseguita, e, per il procedimento davanti al pretore ed al conciliatore, trova conferma negli artt 314 dello stesso codice e 58 delle relative Disposizioni di attuazione. (Conf 1919/65, mass nn 313680, 313681; 2631/58; 922/55).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 314, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 58 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 58 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)