Sez. 5, Sentenza n. 11794 del 15/07/1980 Ud. (dep. 10/11/1980) Rv. 146585 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - INTEGRITA DEL RISARCIMENTO - ESTREMI.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - INTEGRITA DEL RISARCIMENTO - ESTREMI.*
Ai fini dell'applicabilita dell'attenuante di cui all'art 62 n 6 cod pen e necessario che il risarcimento del danno sia, oltre che tempestivo, integrale (e cioe riguardi, oltre la sorta capitale, interessi, spese, lucro cessante) in modo da essere ristoratore sia del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale. (fattispecie in cui e stato ritenuto che esattamente i giudici di merito non avevano applicato l'attenuante in parola, in quanto l'imputato non aveva fornito la prova di aver in modo completo risarcito il danno se non con generiche e vaghe dichiarazioni rese ai carabinieri e poi con dichiarazioni rese successivamente all'espletamento del giudizio di merito). (Conf mass nn 144165, 143295, 136310, 137325).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)