Sez. 6, Sentenza n. 1368 del 27/09/1979 Ud. (dep. 01/02/1980) Rv. 144165 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - ESTREMI - TRANSAZIONE - INSUFFICIENZA.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - ESTREMI - TRANSAZIONE - INSUFFICIENZA.*
Ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art 62 n 6 cod pen, il risarcimento del danno deve essere volontario ed integrale e quest'ultimo requisito deve essere accertato in concreto dal giudice. Pertanto, sono del tutto irrilevanti le affermazioni rese dal danneggiato in proposito o le avvenute transazioni. (nella specie e stato ritenuto che l'accordo tra le parti sullo ammontare dell'indennizzo, se civilmente valido a titolo di transazione, non ha valore ai fini della concessione dell'attenuante).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)