Sez. L, Sentenza n. 6619 del 11/11/1986 (Rv. 448780 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - ACCERTAMENTO DEL VINCOLO DI SUBORDINAZIONE - DECISIVITÀ - ESTREMI - FATTISPECIE RELATIVA AD UN CORRISPONDENTE ESTERNO DELLA RAI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - ACCERTAMENTO DEL VINCOLO DI SUBORDINAZIONE - DECISIVITÀ - ESTREMI - FATTISPECIE RELATIVA AD UN CORRISPONDENTE ESTERNO DELLA RAI.*
Nelle controversie concernenti la qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo ovvero subordinato, è censurabile in Sede di legittimità soltanto la Determinazione dei criteri astratti e generali applicati dal giudice del merito per far rientrare il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale, tenendo conto che - oltre alla presenza di elementi sussidiari attinenti all'oggetto della prestazione, all'organizzazione imprenditoriale ed all'incidenza del rischio - decisivo è il riscontro, o meno, del vincolo di subordinazione inteso come assoggettazione del prestatore d'opera al potere direttivo del datore di lavoro con conseguente regolamentazione delle modalità di tempo e di luogo della prestazione lavorativa (principio affermato dalla S.C. con riferimento all'attività di un corrispondente esterno della RAI). (V 3309/85, mass n 440978; (V 3011/85, mass n 440723).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)