Sez. L, Sentenza n. 3309 del 03/06/1985 (Rv. 440978 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - ELEMENTI COSTITUTIVI - SUBORDINAZIONE - CARATTERE PRIMARIO.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - ELEMENTI COSTITUTIVI - SUBORDINAZIONE - CARATTERE PRIMARIO.*
Ai fini dell'individuazione del rapporto di lavoro dipendente, e della sua distinzione da quello autonomo, è determinante la subordinazione, cioè il vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua libertà, talché altri elementi - quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la Forma della retribuzione, l'osservanza di un orario - possono avere una portata soltanto sussidiaria. (Conf 5290/81, mass n 416045).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)