Sez. 3, Sentenza n. 12315 del 04/12/1998 (Rv. 521410 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Omessa notificazione dell'ordinanza di fissazione dell'udienza ex art. 569 cod. proc. civ. - Conseguenze - Acquisizione "aliunde" della notizia di pendenza del procedimento - Sufficienza.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
È tardiva - e quindi inammissibile - l'opposizione agli atti esecutivi, fondata sull'omessa comunicazione al debitore dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di autorizzazione alla vendita di cui all'art. 569 cod. proc. civ., quando il debitore abbia già avuto notizia della pendenza del procedimento (nella specie, in seguito alla notificazione dell'avviso di pignoramento di cui all'art. 599 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Proc. Civ. art. 599
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)