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Sez. 3, Sentenza n. 3950 del 22/02/2006 (Rv. 588195 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Provvedimenti resi all'udienza ex art. 569 cod. proc. civ. - Impugnazione - Termine - Decorrenza dalla data dell'udienza - Condizioni - Effettiva conoscenza del provvedimento - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588195-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso i provvedimenti emessi dal giudice nell'udienza fissata ex art. 569 cod. proc. civ., qualora il debitore sia stato posto in condizione di comparire, decorre dalla data di essi e non da quella di effettiva conoscenza, atteso che il debitore che ha ricevuto l'avviso di comparizione, pur non avendo l'obbligo di comparire, ha tuttavia l'onere di essere presente onde svolgere tutte le attività idonee alla tutela delle proprie ragioni, dovendo altrimenti imputare a sé stesso, secondo il principio generale di cui all'art. 176 cod. proc. civ., ogni pregiudizievole conseguenza derivante dalla mancata conoscenza dei provvedimenti adottati in udienza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 530, Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)