Sez. 2, Sentenza n. 2251 del 01/03/2000 (Rv. 534490 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA | Carattere funzionale ed inderogabile - Domanda riconvenzionale dell'opponente eccedente la competenza per valore del giudice dell'opposizione - Separazione delle cause - Necessità - Conseguenze - Anche in tema di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ..
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA
L'opposizione a decreto ingiuntivo appartiene alla competenza funzionale e perciò inderogabile dello stesso Giudice che ha emesso il provvedimento (art. 645 cod. proc. civ.) e, pertanto, ove l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente la competenza per valore del Giudice dell'opposizione, questi deve separare le due cause, trattenendo quella di opposizione e rimettere l'altra al Giudice superiore, salvo sospendere la prima in attesa di definizione della seconda, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., ricorrendone i presupposti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)