Sez. 3, Ordinanza n. 24743 del 21/11/2006 (Rv. 593309 - 01)
COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALI | Opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace - Carattere funzionale e inderogabile della competenza dello stesso giudice, ai sensi dell'articolo 645 cod. proc. civ. - Necessità - Domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice di pace - Separazione delle cause e rimessione al tribunale della causa di valore superiore - Necessità.
COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALI
In tema di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, poichè la competenza per l'opposizione, attribuita dall'articolo 645 cod. proc. civ. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale e inderogabile - stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione -, nel caso in cui sia proposta dall'opponente domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice di pace, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al tribunale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)