Sez. 3, Sentenza n. 2679 del 26/03/1997 (Rv. 503277 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - PROTESTO | Protesto cambiario - Illegittimità - Pubblicazione nel bollettino dei protesti - Danno alla reputazione commerciale - Automaticità - Esclusione - Domanda di risarcimento - Prova del pregiudizio in concreto - Onere - Sussistenza - Liquidazione equitativa del giudice - Condizioni.
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - PROTESTO
La pubblicazione nell'apposito bollettino delle Camere di commercio di un protesto cambiario illegittimo non può di per se considerarsi produttiva di danno per lesione della reputazione commerciale del protestato; il quale, pertanto, ove chieda giudizialmente il ristoro di detto specifico pregiudizio, ha l'onere di provare, eventualmente anche con presunzioni, le sfavorevoli conseguenze patrimoniali derivategli dalla pubblicazione del protesto (quali ad es. la necessità di rivolgersi a finanziatori privati a seguito di sospensione degli affidamenti bancari, o l'interruzione di forniture o di trattative commerciali) e solo ove abbia fornito tale prova può invocare in proprio favore l'uso da parte del giudice del potere di liquidazione equitativa del danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. 05/12/1933 num. 1669 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)