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Sez. 1, Sentenza n. 2576 del 23/03/1996 (Rv. 496541 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Illegittima elevazione di protesto cambiario - Danno in "re ipsa" - Configurabilità.
Stato
decisa il 1996-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496541-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Il protesto cambiario, conferendo pubblicità all'insolvenza del debitore, costituisce causa di discredito sia personale, che commerciale e, pertanto, se illegittimo, è idoneo a provocare danno patrimoniale. Nel caso in cui l'illegittimo protesto abbia leso diritti della persona (come quelli alla reputazione o alla salute), il danno è in "re ipsa" e dovrà essere risarcito senza che incomba sul danneggiato l'onere di fornire la prova dell'esistenza del danno; nel caso in cui, invece, sia dedotta la lesione alla reputazione commerciale a causa dell'illegittimità del protesto, quest'ultima costituisce semplice indizio dell'esistenza del danno alla reputazione, da valutare nel contesto di tutti gli altri elementi della situazione in cui si inserisce (nella specie, l'attore lamentava l'insorgenza di un esaurimento organico e nervoso, con conseguente perdita di clientela, causato dall'illegittimità del protesto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)