Sez. 1, Sentenza n. 11103 del 05/11/1998 (Rv. 520382 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Protesto cambiario elevato illegittimamente - Conseguenze lesione dell'onore e della reputazione del protestato - Danno "in re ipsa" per il protestato - Sussistenza - Risarcimento - Necessità - Mancanza di un "danno commerciale" - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di risarcimento danni, il protesto cambiario, conferendo pubblicità "ipso facto" all'insolvenza del debitore, non è destinato ad assumere rilevanza soltanto in un'ottica commerciale / imprenditoriale, ma si risolve in una più complessa vicenda - di indubitabile discredito - tanto personale quanto patrimoniale, così che, ove illegittimamente sollevato, ed ove privo di una conseguente, efficace rettifica, esso deve ritenersi del tutto idoneo a provocare un danno patrimoniale anche sotto il profilo della lesione dell'onore e della reputazione al protestato come persona, al di là ed a prescindere dai suoi interessi commerciali. Ne consegue che, qualora l'illegittimo protesto venga riconosciuto lesivo di diritti della persona, come quello alla reputazione, il danno, da ritenersi "in re ipsa", andrà senz'altro risarcito senza che incomba, sul danneggiato, l'onere di fornire la prova della sua esistenza, mentre nella (diversa) ipotesi in cui sia dedotta specificamente una lesione della reputazione commerciale per effetto dell'illegittimità del protesto, quest'ultima costituirà semplice indizio dell'esistenza di un danno alla reputazione, da valutare nel contesto di tutti gli altri elementi della situazione cui inerisce. (Il principio di cui in massima è stato affermato dalla S.C. in sede di annullamento di una sentenza con cui il giudice di merito, in relazione ad una vicenda di protesto cambiario elevato nei confronti di un funzionario di banca nonostante la patente contraffazione della data di scadenza del titolo di credito, pur avendo ritenuto tanto il notaio procedente che l'istituto bancario istante corresponsabili a titolo di colpa, aveva poi escluso ogni consequenziale risarcimento dei danni patrimoniali - non ritenendo tali né il trasferimento del funzionario da Milano a Roma, né il rigetto di una successiva domanda di mutuo -, nonché ogni lesione della reputazione commerciale del protestato nel mondo imprenditoriale ed economico).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 51, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 17, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)