Sez. 1, Ordinanza n. 24 del 18/01/1966 Cc. (dep. 22/02/1966) Rv. 100642 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - NELL'ISTRUZIONE - NULLITA - NON SI ESTENDE ALLA SENTENZA ISTRUTTORIA - SEMPLICE RINNOVAZIONE DELL'ATTO NULLO DA PARTE DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO.*
PROVA PENALE - PERIZIA - NELL'ISTRUZIONE - NULLITA - NON SI ESTENDE ALLA SENTENZA ISTRUTTORIA - SEMPLICE RINNOVAZIONE DELL'ATTO NULLO DA PARTE DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO.*
La nullita della perizia non travolge la sentenza istruttoria che resta, percio, valida onde il giudice del dibattimento non deve fare altro che procedere alla rinnovazione dell'atto nullo applicando analogicamente le Disposizioni di cui agli artt 455 e 456 cod proc pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 439 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 455, Cod. Proc. Pen. art. 456, Cod. Proc. Pen. art. 385
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)