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Sez. 1, Ordinanza n. 1489 del 09/12/1966 Cc. (dep. 10/03/1967) Rv. 103688 - 01

PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - NULLITA - ISTRUZIONE - DIBATTIMENTO - NULLITA DELLA PERIZIA ISTRUTTORIA - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELLA PERIZIA.*
Stato
decisa il 1966-12-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103688-01

PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - NULLITA - ISTRUZIONE - DIBATTIMENTO - NULLITA DELLA PERIZIA ISTRUTTORIA - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELLA PERIZIA.*

La nullita della perizia non importa necessariamente la nullita degli Atti successivamente compiutì e il giudice del dibattimento, che rilevi il vizio (nella specie, l'inosservanza dell'art 304 ter cod proc pen), non deve disporre la trasmissione degli Atti al PM o al giudice istruttore, ma deve porvi riparo direttamente procedendo alla rinnovazione della perizia in applicazione analogica degli artt 455 e 456 cod proc pen. (Conf riferimento agli effetti della nullita sulla sentenza di rinvio a giudizio, Conf 100642' V 102169, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 456, Cod. Proc. Pen. art. 455, Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)