Sez. L, Sentenza n. 4329 del 09/04/1992 (Rv. 476692 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione | Azione di accertamento del lavoratore - Esercizio durante l'esistenza del rapporto - Ammissibilità - Eventuale diversità della disciplina vigente alla cessazione del rapporto - Irrilevanza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione
L'azione del lavoratore per l'accertamento (nel caso di contestazione al riguardo) della computabilità di determinati emolumenti nella base retributiva di calcolo del trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120 cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982, è ammissibile anche in costanza del rapporto di lavoro, atteso che il diritto al trattamento costituisce un credito certo e liquido che matura, con il maturare degli accantonamenti, durante lo svolgimento del rapporto predetto, la cui cessazione (certa "an" ma incerta quando) segna solo il termine dell'adempimento, mentre è invece irrilevante (ai fini dell'esclusione dell'ammissibilità di tale azione) l'eventuale diversità della disciplina collettiva e legale vigenti alla cessazione del rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)