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Sez. U, Sentenza n. 10752 del 15/12/1994 (Rv. 489227 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Istituto nazionale per il commercio estero - Rapporto di lavoro con il personale - Controversie - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Sopravvenienza della legge n. 106 del 1989 - Influenza - Esclusione - Fase transitoria ex art. 72 D.lgs. n. 29 del 1993 - Portata.
Stato
decisa il 1994-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489227-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

La natura di ente pubblico non economico dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.), con la conseguenziale giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative al rapporto di lavoro con il personale, non è venuta meno con l'entrata in vigore della legge n. 106 del 1989, sul riordinamento dell'Istituto, la quale ne ha confermato la personalità giuridica di diritto pubblico - fondata sulla preminenza delle finalità di pubblico interesse rispetto agli aspetti gestionali, in forma imprenditoriale, dei servizi offerti agli utenti - e ha espressamente richiamato la "legge quadro" sul pubblico impiego, quanto agli aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto d'impiego. Pertanto, le controversie predette restano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sempreché siano insorte prima della fase transitoria stabilita dall'art. 72 d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, che ha "privatizzato" il rapporto di lavoro dei dipendenti dello Stato (escluse alcune categorie), delle Regioni, degli Enti Locali, delle Università e di tutti gli enti pubblici non economici (compreso l'Istituto in questione), attribuendo la giurisdizione sulle relative controversie al giudice ordinario, limitatamente, peraltro, a quelle insorte dopo il 1996 e, comunque, non prima della fase transitoria predetta.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1983 num. 93 art. 3 CORTE COST., Legge 18/03/1989 num. 106, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)