Sez. 1, Sentenza n. 4370 del 20/11/1976 (Rv. 383078 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - PROPONIBILITA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA: PREVIO RICORSO ALLE COMMISSIONI - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - DECISIONE DELLA SEZIONE VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE - IMPUGNAZIONE DAVANTI ALLA COMMISSIONE CENTRALE - TERMINE PER L'ESPERIBILITA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - SOSPENSIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - PROPONIBILITA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA: PREVIO RICORSO ALLE COMMISSIONI - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - DECISIONE DELLA SEZIONE VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE - IMPUGNAZIONE DAVANTI ALLA COMMISSIONE CENTRALE - TERMINE PER L'ESPERIBILITA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - SOSPENSIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
In tema di imposte indirette sui trasferimenti (nella specie, imposta di registro), ai sensi e sotto il vigore dell'art 29 del RDL 7 agosto 1936 n 1639, la decisione della Sezione valutazione della commissione provinciale, ancorche incorrente in violazioni di legge (nella specie, per avere la Sezione statuito oltre i limiti della propria Competenza), non puo formare oggetto di ricorso alla commissione centrale, ma solo di ricorso per Cassazione, a norma dell'art 111 della Costituzione. Ne consegue che la proposizione del ricorso davanti alla commissione centrale, anziche alla Corte di Cassazione, non vale a sospendere il termine previsto per l'esperibilita dell'Azione giudiziaria (nella specie, sei mesi, ai sensi dell'art 146 della legge di registro), nelle ipotesi in cui il terzo comma del citato art 29 consente l'Azione medesima, e non osta, pertanto, al passaggio in giudicato di quella decisione della commissione provinciale, per decorso del citato termine. (V 2364/71, mass n 353275; (V 2003/70, mass n 348077; (V 2780/69, mass n 342520).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 146 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)