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Sez. 3, Sentenza n. 11842 del 30/10/1992 (Rv. 479254 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Deposito di atti - Di documenti nuovi | Sentenza impugnabile solo con il ricorso per cassazione - Nullità derivante dalla inesistenza o nullità della notifica dell'atto di citazione - Documenti relativi alla nullità - Produzione ex art. 372 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1992-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479254-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Deposito di atti - Di documenti nuovi

La disposizione dell'art. 372 cod. proc. civ., che consente la produzione, nel giudizio di legittimità, dei documenti relativi alla nullità della sentenza impugnata, si applica anche alla nullità derivante dalla inesistenza o nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado quando, trattandosi di sentenza impugnabile solo con il ricorso per cassazione, la produzione dei documenti costituisce il solo mezzo per dimostrare, con il vizio del procedimento, la nullità della sentenza, atteso che il divieto di produzione di nuovi documenti nel giudizio di legittimità si tradurrebbe, altrimenti, in una ingiustificata limitazione del diritto di difesa della parte, garantito dall'art. 24 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)