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Sez. 3, Sentenza n. 17690 del 29/08/2011 (Rv. 619539 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Fatti nuovi incidenti sulle posizioni delle parti e sulle rispettive pretese - Giudicato esterno - Valutabilità in sede di rinvio - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619539-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In sede di giudizio di rinvio, il divieto per le parti, stabilito dal terzo comma dell'art. 394, terzo comma, cod. proc. civ., di formulare nuove conclusioni e, quindi, di proporre domande ed eccezioni nuove o di prospettare nuove tesi difensive, trova deroga allorché si faccia valere la sopravvenuta formazione del giudicato esterno, il quale, facendo stato ad ogni effetto tra le parti, deve essere preso in considerazione dal giudice del rinvio se intervenuto - come fatto impeditivo, estintivo o modificativo della pretesa azionata - in un momento successivo a quello della sua possibile allegazione nelle pregresse fasi processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)