Sez. 6 - , Sentenza n. 36597 del 11/11/2020 Cc. (dep. 18/12/2020) Rv. 280150 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Ricorso “per saltum” proposto non per violazione di legge - Inammissibilità - Conversione in richiesta di riesame - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
Il ricorso diretto per cassazione contro le ordinanze che dispongano una misura coercitiva proposto per motivi non consentiti è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., non potendo comunque operare la sua conversione nella richiesta di riesame avendo il ricorrente già consumato, con il predetto ricorso, la facoltà di scelta tra i diversi mezzi di impugnazione a sua disposizione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)