Sez. 2 - , Sentenza n. 6954 del 13/11/2019 Ud. (dep. 21/02/2020) Rv. 278506 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE | Questione non esaminata nel giudizio di merito – Deducibilità in cassazione – Esclusione.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE
La questione relativa all'applicazione dell'indulto può essere proposta nel giudizio di legittimità soltanto nel caso in cui il giudice di merito l'abbia presa in esame e l'abbia risolta negativamente, escludendo che l'imputato abbia diritto al beneficio, e non, invece, quando abbia omesso di pronunciarsi, riservandone implicitamente l'applicazione al giudice dell'esecuzione, con la conseguenza che, allorché l'applicazione dell'indulto non risulti richiesta nelle fasi di merito, la stessa non è deducibile in cassazione. (Conf. Sez. U, n. 2333 del 03/02/1995, Rv. 200262-01)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 174, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 672 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)