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Sez. 4, Sentenza n. 7944 del 27/06/2013 Ud. (dep. 19/02/2014) Rv. 259312 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE | Omessa pronuncia del giudice di merito - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2013-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259312-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE

Il ricorso per cassazione avverso la mancata applicazione dell'indulto è ammissibile solo qualora il giudice di merito abbia esplicitamente escluso detta applicazione, mentre nel caso in cui abbia omesso di pronunciarsi deve essere adito il giudice dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 672 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)