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Sez. L, Sentenza n. 21003 del 16/10/2015 (Rv. 637369 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE | Sospensione dei termini durante il periodo feriale - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2015-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637369-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969, che esclude le controversie di lavoro e quelle in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie dalla sospensione dei termini durante il periodo feriale, dovendosi ritenere la norma inidonea a ledere i diritti di difesa dei pubblici dipendenti, e ciò tanto più in riferimento al termine (ora semestrale) cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c., che consente, nella prospettiva di una ordinata programmazione della propria attività, un adeguato lasso di tempo per l'impugnazione del difensore.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)