Sez. 6 - L, Ordinanza n. 19079 del 18/07/2018 (Rv. 649888 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CATEGORIE | Termini processuali - Sospensione feriale - Ambito di applicazione - Controversia per l’accertamento dell’obbligo di iscrizione nella gestione commercianti - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CATEGORIE
La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dagli artt. 1 e 3 della l. n. 742 del 1969 e 92 del r.d. n. 12 del 1941, non si applica alla controversia volta ad accertare la sussistenza o meno dell'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti ai fini del versamento della relativa contribuzione, che rientra nella materia del lavoro e della previdenza, le cui esigenze di speditezza e concentrazione giustificano l'applicazione della deroga.
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 203 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 29 com. 1, Legge 22/07/1966 num. 613 art. 1 CORTE COST., Legge 27/11/1960 num. 1397 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)