Sez. L, Sentenza n. 3192 del 09/02/2009 (Rv. 607027 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE | Sospensione dei termini durante il periodo feriale - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE
E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969, che esclude le controversie di lavoro e in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie dalla sospensione dei termini durante il periodo feriale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 cost., dovendosi escludere - in linea con i principi più volte affermati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 130 del 1974, ordinanza n. 61 del 1985, ordinanza n. 61 del 1992) - che la norma sia idonea a produrre una lesione dei diritti di difesa dei pubblici dipendenti nonché dei diritti alle ferie degli avvocati (la cui tutela non rinviene un presidio nell'articolo 36, terzo comma, cost.), e ciò tanto più in riferimento al termine annuale cosiddetto lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., che consente, nella prospettiva di una ordinata programmazione della propria attività, un adeguato lasso di tempo per l'impugnazione del difensore.
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)