Sez. 1, Sentenza n. 6950 del 26/07/1994 (Rv. 487513 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Art. 4 secondo comma, legge n. 117 del 1988 - Disciplina - Portata.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
In tema di responsabilità civile dei magistrati, l'art. 4 secondo comma della legge 13 aprile 1988 n. 117, ove dispone che l'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata solo quando i mezzi ordinari d'impugnazione (se previsti) siano stati esperiti o non siano più esperibili, fissa una condizione il cui verificarsi determina la proponibilità della domanda (e contestualmente segna il "dies a quo" del termine di due anni entro il quale a pena di decadenza la domanda stessa deve essere proposta), mentre, rispetto a fatti inclusi fra quelli integranti detta responsabilità ai sensi dell'art. 2, non introduce, quale ulteriore requisito per la loro rilevanza, l'onere della preventiva denuncia davanti al giudice dell'impugnazione.
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)