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Sez. 4, Sentenza n. 17566 del 18/12/2003 Cc. (dep. 16/04/2004) Rv. 228169 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | "Per relationem" alla richiesta del P.M. - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228169-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE

In materia di misure cautelari, l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, in cui sia stata trasfusa integralmente e alla lettera la richiesta del pubblico ministero, non può essere considerata nulla per mancanza assoluta di motivazione, se risulta che il giudice abbia preso cognizione del contenuto delle ragioni dell'atto richiamato, ritenendole coerenti alla sua decisione e sia possibile instaurare, nel procedimento incidentale, un effettivo e trasparente contraddittorio tra le parti, assicurando concretamente all'indagato il diritto di difesa e permettendo al giudice sovraordinato di controllare la rilevanza, la pertinenza e la concludenza degli elementi posti a base del giudizio di probabile reità e l'"iter" logico attraverso il quale si perviene alla decisione (in motivazione, la Corte ha specificato che l'obbligo di autonoma motivazione deve comunque essere osservato qualora il provvedimento si discosti dalle ragioni contenute nell'atto richiamato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)