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Sez. 5, Sentenza n. 4144 del 09/10/1996 Cc. (dep. 17/12/1996) Rv. 206337 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | "Per relationem" alla richiesta del P.M. - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206337-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE

In materia di misure cautelari la motivazione deve investire, a norma dell'art. 292 cod. proc. pen. non le fonti di prova in sè, ma i contenuti concreti e specifici dell'accusa, le circostanze ed i fatti significativi dell'ipotesi delittuosa formulata, enucleati dalle fonti ad opera del pubblico ministero, prima, e dal giudice delle indagini preliminari, dopo. Soltanto con una precisa delimitazione del quadro indiziario è possibile, infatti, instaurare, nel procedimento incidentale, un effettivo e trasparente contraddittorio tra le parti, assicurare concretamente all'indagato il diritto di difesa e permettere al giudice sovraordinato di controllare la rilevanza, la pertinenza e la concludenza degli elementi posti a base del giudizio di probabile reità e l'iter logico attraverso il quale si perviene alla decisione. Ne consegue che è legittima la motivazione "per relationem" dell'ordinanza impositiva che recepisce, per economia processuale, la richiesta del Pubblico ministero. (La Corte ha tuttavia precisato che quando tale richiesta si limita ad affastellare fotocopie di rapporti di polizia giudiziaria e dichiarazioni rese da soggetti collaboratori o informati sui fatti, la motivazione "per relationem" non è più legittima in quanto impone al giudice di merito prima, ed a quello di legittimità poi, un criterio soggettivo ed arbitrario nella valutazione degli atti proposti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)