Sez. 1, Sentenza n. 2503 del 25/03/1999 Cc. (dep. 12/05/1999) Rv. 213351 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | "Per relationem" alla richiesta del pubblico ministero - Ammissibilità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE
La motivazione " per relationem" dell'ordinanza impositiva di misura cautelare, la quale recepisca, per economia processuale, la richiesta del pubblico ministero, deve ritenersi legittima, in quanto comunque idonea a consentire una precisa delimitazione del quadro indiziario ed a dar luogo, quindi, all'instaurazione, nel procedimento incidentale, di un effettivo e trasparente contraddittorio che assicuri all'indagato il diritto di difesa ed al giudice del riesame la possibilità di controllare la rilevanza degli elementi posti a base del giudizio di probabile reità e la correttezza dell'iter logico attraverso il quale il giudice che ha emesso l'ordinanza è pervenuto alla propria decisione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)