Sez. 1, Sentenza n. 8595 del 15/07/1992 (Rv. 478190 - 01)
Arbitrato - Lodo (sentenza arbitrale) - Impugnazione - Per nullità - In genere | Lodo sottoscritto da tutti gli arbitri - Firma su tutti i fogli - Omissione - Deliberazione in conferenza personale di tutti gli arbitri - Dichiarazione - Omissione - Dispositivo - Redazione - Omissione - Casi di nullità - Configurabilità - Esclusione.
Arbitrato - Lodo (sentenza arbitrale) - Impugnazione - Per nullità - In genere
In tema di sentenza arbitrale, in forza del principio generale sancito dall'art. 156, primo comma, cod. proc. civ., per cui non è configurabile nullità di un atto per inosservanza di forme quando essa non sia espressamente prevista dalla legge, non comportano nullità del lodo sottoscritto da tutti gli arbitri, ai sensi dell' art. 829 cod. proc. civ., né la omessa apposizione della firma da parte degli arbitri su tutti i fogli che compongono il documento, poiché con la sottoscrizione apposta nell'ultimo foglio gli arbitri assumono la paternità dell'atto nella sua globalità; né la omessa dichiarazione che il lodo è stato deliberato in conferenza personale di tutti gli arbitri, poiché a norma dell'art. 823, terzo comma, cod. proc. civ. tale dichiarazione è necessaria soltanto quando il lodo non sia stato sottoscritto da tutti gli arbitri; né la mancata redazione, al momento della decisione, di un dispositivo, poiché tale formalità non è prevista da alcuna norma.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 823 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)