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Sez. 1, Sentenza n. 1409 del 27/01/2004 (Rv. 569709 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - FORMA | Conferenza personale, nel medesimo luogo, in ogni fase deliberativa, di tutti i componenti del collegio - Requisito essenziale - Configurabilità - Indicazione nel dispositivo - Necessità - Falsa attestazione - Nullità del lodo - Sussistenza - Effetti - Impugnazione del lodo ex art. 823, cod. proc. civ. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2004-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569709-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - FORMA

In tema di requisiti del lodo, ai sensi dell'art. 823, cod. proc. civ., costituiscono causa di nullità del medesimo, deducibili come motivo di impugnazione ex art. 829, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sia la sua mancata adozione in conferenza personale di tutti gli arbitri, sia la falsa attestazione in ordine alla sua adozione nell'osservanza di siffatta modalità, in quanto anche in quest'ultimo caso deve ritenersi elusa la finalità della norma, di garantire alle parti che le questioni oggetto della controversia sono state esaminate con la massima accuratezza e completezza da tutti gli arbitri, ai quali è stato conferito il relativo potere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 823 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Legge 09/02/1983 num. 28 art. 2, Legge 05/01/1994 num. 25 art. 16, Legge 05/01/1994 num. 25 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)