Sez. 1, Sentenza n. 7048 del 22/06/1995 (Rv. 493007 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Obbligazione tributaria - Riferibilità al contribuente - Prova - Onere dell'amministrazione finanziaria.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Nell'opposizione ad ingiunzione fiscale, di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, tutti gli elementi dell'obbligazione tributaria, compresa la riferibilità della medesima al (presunto) contribuente, vanno allegati e provati dalla amministrazione delle finanze, atteso che, se il giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale integra una domanda diretta all'accertamento della illegittimità della pretesa fatta valere con l'ingiunzione stessa, rispetto alla quale l'opponente assume la veste di attore, questo ha l'onere di provare l'infondatezza della pretesa tributaria, allegando e dimostrando gli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi, solo quando si sia in presenza di una pretesa tributaria di cui siano dedotti, e quindi noti, i presupposti costitutivi:
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)