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Sez. 2, Sentenza n. 4828 del 04/08/1988 (Rv. 459648 - 01)

URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - IN GENERE - ALTEZZA E DISTANZE DEGLI EDIFICI - LIMITAZIONI PREVISTE DALL'ART. 17, PRIMO COMMA, LETT. C), DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1967 N. 765 - COMUNI SOGGETTI A PIANI DI RICOSTRUZIONE - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459648-01

URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - IN GENERE - ALTEZZA E DISTANZE DEGLI EDIFICI - LIMITAZIONI PREVISTE DALL'ART. 17, PRIMO COMMA, LETT. C), DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1967 N. 765 - COMUNI SOGGETTI A PIANI DI RICOSTRUZIONE - APPLICABILITÀ - LIMITI.*

Le limitazioni stabilite, in materia di altezza e di distanze degli edifici, dall'art. 17, primo comma, lett. C), della legge 6 agosto 1967 n. 765, che non operano nei comuni provvisti di piano regolatore o di programma di fabbricazione, sono invece applicabili nei comuni soggetti a piani di ricostruzione (d.l.lgt. 1 marzo 1945 n. 154 e legge 27 ottobre 1951 n. 1402), salvo che tali piani - costituenti una speciale categoria di strumenti urbanistici caratterizzata dallo scopo specifico di attuare con immediatezza la ricostruzione degli agglomerati distrutti o danneggiati da eventi bellici - contengano, in aggiunta alle normali Disposizioni volte ad ottenere la rapida esecuzione del programma ricostruttivo, prescrizioni di carattere urbanistico nella medesima materia cui si riferiscono le limitazioni poste dalla norma predetta. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata, sul punto, dalla suprema Corte - aveva ritenuto che all'applicabilità delle limitazioni suindicate non fosse di ostacolo il piano di ricostruzione adottato nel 1949 dal comune di Avellino). (V 4290/87, mass n 453042).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Decr. Legge Luogoten. 01/03/1945 num. 154, Legge 27/10/1951 num. 1402 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)