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Sez. 4, Sentenza n. 10657 del 27/05/1982 Ud. (dep. 11/11/1982) Rv. 156049 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - INTERVENTO NELLE FASI SUCCESSIVE AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - APPELLO - NOTIFICAZIONE DEL DECRETO DI CITAZIONE ALLA PARTE CIVILE - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1982-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156049-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - INTERVENTO NELLE FASI SUCCESSIVE AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - APPELLO - NOTIFICAZIONE DEL DECRETO DI CITAZIONE ALLA PARTE CIVILE - OBBLIGATORIETÀ.*

Quando vi sia stata Costituzione di parte civile, la sua citazione è obbligatoria anche per il giudizio di appello. Infatti, per il principio dell'immanenza sancito dall'art. 92 cod. proc. pen., la Costituzione di parte civile conserva, in difetto di revoca, la sua validità ed efficacia. (Conf mass n 129014; (Conf mass n 142233; (Conf mass n 149254).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)