Sez. 2, Sentenza n. 11602 del 02/08/2002 (Rv. 556573 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETÀ - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITÀ DELL'OPPONENTE | Giudicato - Ambito oggettivo - Estensione a fatti successivi incidenti sul rapporto controverso - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie in tema di contratto di appalto.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETÀ - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITÀ DELL'OPPONENTE
Per il decreto ingiuntivo che, non opposto tempestivamente, acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata, trova applicazione il principio secondo cui il giudicato formatosi sul rapporto giuridico dedotto in giudizio produce l'effetto di rendere incontestabile il rapporto predetto nei termini accertati nel provvedimento giurisdizionale, ma non impedisce che esso continui a svolgersi, modificandosi o anche estinguendosi a causa di fatti giuridici che, successivamente al giudicato incidano su di esso. Pertanto, anche dopo il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo ottenuto dall'appaltatore per il pagamento del prezzo, ben può il committente agire contro l'appaltatore per i vizi e per i difetti dell'opera appaltata che siano stati accertati in epoca successiva ad esso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)