Sez. 2, Sentenza n. 7272 del 12/05/2003 (Rv. 562933 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETÀ - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITÀ DELL'OPPONENTE | Cosa giudicata civile - Estensione del giudicato - Portata.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETÀ - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITÀ DELL'OPPONENTE
Il decreto ingiuntivo acquista, al pari di una sentenza di condanna, autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale, in relazione al diritto in esso consacrato tanto in ordine ai soggetti ed alla prestazione dovuta quanto all'inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto e del credito. Ne consegue che, divenuto inoppugnabile il provvedimento monitorio di accoglimento della domanda di pagamento del prezzo di una compravendita rateale con riserva di proprietà, rimane coperta da giudicato, e non è più modificabile, la scelta del creditore di ottenere l'adempimento, con conseguente rinunzia alla possibilità di chiedere viceversa la risoluzione del contratto e la restituzione del bene.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1553, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)