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Sez. 1, Sentenza n. 6062 del 30/05/1995 (Rv. 492572 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Dichiarazione resa dal procuratore della parte costituita al solo fine di ottenere il rinvio della trattazione della causa - Effetto interruttivo - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492572-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

In tema di interruzione del processo, la dichiarazione resa dal procuratore della parte costituita, a termini dell'art. 300 cod. proc. civ., sebbene strutturata come dichiarazione di scienza, ha carattere negoziale e suppone la volontà del dichiarante di provocare l'interruzione, con la conseguenza che quest'ultima non si realizza allorché la causa interruttiva risulti solo esposta, non già allo scopo di conseguire l'effetto interruttivo previsto dal legislatore, bensì per fini diversi, quale quello di ottenere il rinvio della trattazione della causa per esigenze di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)