Sez. U, Sentenza n. 11564 del 03/12/1990 (Rv. 469999 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - IN GENERE - SENTENZA N. 396 DEL 1988 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - PORTATA - PIO ISTITUTO PER FIGLI DELLA PROVVIDENZA - PERSONA GIURIDICA PRIVATA - CONFIGURABILITÀ - CONTROVERSIE DI LAVORO DEI DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - IN GENERE - SENTENZA N. 396 DEL 1988 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - PORTATA - PIO ISTITUTO PER FIGLI DELLA PROVVIDENZA - PERSONA GIURIDICA PRIVATA - CONFIGURABILITÀ - CONTROVERSIE DI LAVORO DEI DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890 n. 6972 nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali ed infraregionali possano continuare a sussistere con personalità giuridica di diritto privato qualora abbiano tutti i requisiti di un'istituzione privata, il carattere pubblico di un'istituzione di assistenza e beneficenza dev'essere oggetto di accertamento giudiziale sulla base degli ordinari criteri d'indagine. Pertanto, al pio istituto pei figli della provvidenza, eretto in ente morale con R.d. 18 dicembre 1887, che, amministrato da un consiglio di amministrazione eletto dal comitato permanente dei benefattori, persegue lo scopo di accogliere fanciulli abbandonati e di dar loro un'educazione ed un'istruzione elementare e professionale, avvalendosi di oblazioni di benefattori, delle rendite del proprio patrimonio, di eventuali contributi di pensione dei ricoverati e della metà dei guadagni degli stessi durante la loro permanenza in istituto, deve riconoscersi natura di persona giuridica privata, con la conseguenza che le controversie di lavoro dei dipendenti del detto istituto spettano alla giurisdizione del giudice ordinario. (Conf 5680/89, mass n 464630).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)