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Sez. U, Sentenza n. 751 del 25/10/1999 (Rv. 530768 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - IN GENERE | In Genere.
Stato
decisa il 1999-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530768-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - IN GENERE

Le controversie relative al rapporto di lavoro di un dipendente dell'Asilo Mariuccia di Milano sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario in ragione della natura privatistica del rapporto; infatti, detto ente - a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 396 del 1988 e alla stregua dei requisiti fissati dal D.C.P.M. 16 febbraio 1990 e dalla legislazione regionale di settore - deve essere qualificato come privato, in quanto l'atto costitutivo è stato posto in essere da privati, il patrimonio risulta costituito prevalentemente da beni conferiti dal fondatore e da privati e dai proventi dell'attività, per il suo funzionamento si avvale di mezzi acquisiti da privati o tramite convenzioni con enti locali per la cura di minori, la gestione spetta per statuto ad organi in cui nessun ruolo è affidato a rappresentanti di enti pubblici, né, in presenza di tutti gli elementi fissati dalla legislazione richiamata, assume contrario rilievo la previsione di atti di controllo da parte di enti locali, di per sè non incompatibili con la natura privata dell'istituto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 17/07/1890 num. 6972 CORTE COST., Legge Reg. Lombardia 27/03/1990 num. 22, Legge Reg. Lombardia 27/03/1990 num. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)