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Sez. U, Sentenza n. 5680 del 19/12/1989 (Rv. 464630 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - PIO ISTITUTO DEL SACRO CUORE DI GESÙ - PERSONALE DIPENDENTE - CONTROVERSIE DI LAVORO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1989-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464630-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - PIO ISTITUTO DEL SACRO CUORE DI GESÙ - PERSONALE DIPENDENTE - CONTROVERSIE DI LAVORO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988 - la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890 n. 6972 nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali ed infraregionali possano continuare a sussistere con personalità giuridica di diritto privato qualora abbiano tutti i requisiti di un'istituzione privata - il carattere pubblico di un'istituzione di assistenza e beneficenza deve essere oggetto di accertamento giudiziale sulla base degli ordinari criteri d'indagine. Pertanto, al pio istituto del sacro cuore di Gesù, eretto in ente morale con R.d. 15 settembre 1932 n. 1481, che, governato dall'assemblea dei soci, persegue lo scopo del mantenimento e dell'educazione di fanciulle povere ed abbandonate, avvalendosi, in particolare, di oblazioni di benefattori e delle rette pagate dalle alunne accolte non gratuitamente, deve riconoscersi natura di persona giuridica privata, con la conseguenza che le controversie di lavoro dei dipendenti del detto istituto spettano alla giurisdizione del giudice ordinario. (V 2995/89, mass n 463178; (V 2007/89, mass n 462607; (V 1543/89, mass n 462343).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 15/09/1932 num. 1481

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)