Sez. 1, Sentenza n. 1591 del 06/02/2002 (Rv. 552105 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE | Scrittura privata prodotta in primo grado - Omesso tempestivo disconoscimento - Proposizione della querela di falso in secondo grado - Ammissibilità - Deposito del documento impugnato in originale - Necessità - Condizioni - Tempi.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE
È impugnabile con querela di falso anche una scrittura privata prodotta in primo grado e non tempestivamente disconosciuta; tale possibilità non comporta, di per sè, la necessità del deposito in originale del documento impugnato, quando sia stata prodotta una copia fotostatica che abbia acquisito la stessa efficacia probatoria dell'originale. Il deposito dell'originale, collegato alle esigenze tecniche degli eventuali accertamenti segue, invece, nel procedimento delineato dall'art. 222 cod. proc. civ. per la querela incidentale di falso, l'interpello della parte che ha prodotto la scrittura, il giudizio di rilevanza, l'autorizzazione alla presentazione della querela e, infine, la presentazione della medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)